Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento e competenze
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, eletti dallAssemblea dei Soci Fondatori allinterno della medesima con le modalità stabilite dal regolamento che si unisce al presente statuto, per formarne parte integrante e sostanziale. Ai membri eletti si aggiunge di diritto il Presidente.
Il numero dei membri del Consiglio dAmministrazione sarà deciso, alla scadenza di ogni mandato, dallAssemblea dei Soci Fondatori.
Il primo Consiglio di Amministrazione risulta composto di 6 membri.
I consiglieri restano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio di Amministrazione così formato:
a) nomina al proprio interno il Presidente nel caso in cui non sia incaricato dal Vescovo, il Vice Presidente e il Tesoriere.
b) si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte allanno, per la redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, da sottoporre poi allAssemblea dei Soci Fondatori, e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti. La convocazione viene fatta per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax due giorni prima. Lavviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno, lora della seduta nonché gli argomenti in discussione. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri stessi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
c) sostituisce mediante cooptazione, nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, per dimissioni o impedimento definitivo, scegliendoli allinterno dellAssemblea dei Soci Fondatori. Detta cooptazione viene sottoposta alla ratifica o eventuale elezione di un nuovo membro dellAssemblea dei Soci Fondatori in occasione della prima seduta utile successiva. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica alla naturale scadenza del Consiglio d’Amministrazione;
d) approva, su proposta dei componenti, regolamenti attuativi delle finalità del presente statuto;
e) esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e lesercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento dei fini statutari, escluso quanto per legge e per statuto è di competenza dellAssemblea;
f) delega, ricorrendone le condizioni, ogni compito inerente la gestione dellEnte al Presidente;
g) decade con il venir meno, contemporaneamente, della maggioranza dei Consiglieri. Alla ricostituzione del medesimo provvederà lAssemblea convocata ai sensi dellart. 9 del presente Statuto.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su un apposito libro.
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